Decreto attuativo IPERAMMORTAMENTO 2026: le novità per le imprese (duplicato)
Il nuovo Iperammortamento 2026 entra finalmente nella sua fase operativa.
In data 4 maggio 2026 è stato firmato il decreto attuativo del nuovo regime di Iperammortamento previsto dalla Legge di Bilancio 2026, misura che sostituisce l’attuale sistema dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 e reintroduce il meccanismo della maggiorazione fiscale del costo dei beni strumentali.
Il provvedimento definisce:
- modalità operative;
- iter procedurale;
- obblighi documentali;
- regole di accesso tramite piattaforma GSE;
- criteri di cumulabilità;
- requisiti tecnici degli investimenti.
La misura sarà applicabile agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028
Agevolazioni
Il nuovo Iperammortamento non consiste in un credito d’imposta, bensì in una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni agevolabili ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.
La misura è destinata alle imprese titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in:
- beni materiali Industria 4.0;
- beni immateriali e software interconnessi;
- sistemi di automazione;
- impianti per autoproduzione energetica;
- sistemi di accumulo energetico;
Le aliquote previste
Il beneficio è strutturato su tre scaglioni annuali di investimento:
|
ascia investimento |
Maggiorazione |
|---|---|
|
fino a € 2,5 milioni |
+180% |
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da € 2,5M a € 10M |
+100% |
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da € 10M a € 20M |
+50% Le soglie risultano annuali e non riferite all’intero triennio agevolato, aspetto che apre interessanti possibilità di pianificazione pluriennale degli investimenti. |
Le soglie risultano annuali e non riferite all’intero triennio agevolato, aspetto che apre interessanti possibilità di pianificazione pluriennale degli investimenti.
Procedura GSE: accesso in tre fasi
Il decreto attuativo conferma un sistema di accesso obbligatorio tramite piattaforma GSE articolato in tre fasi principali.
1. Comunicazione preventiva
L’impresa dovrà trasmettere:
- dati identificativi;
- tipologia di investimento;
- importo previsto;
- classificazione dei beni agevolabili.
La comunicazione consentirà il monitoraggio delle risorse disponibili.
2. Comunicazione di conferma
Entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE, l’impresa dovrà trasmettere:
- conferma dell’investimento;
- attestazione del pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo dei beni.
Per gli investimenti in leasing, il requisito si considera soddisfatto mediante:
- stipula del contratto;
- sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte della società concedente.
3. Comunicazione di completamento
Da trasmettere dopo:
- entrata in funzione;
- interconnessione del bene;
e comunque entro il 15 novembre 2028.
Il beneficio decorre dal periodo d’imposta in cui viene inviata la comunicazione finale, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso esercizio.
Principali novità introdotte dal decreto attuativo
Eliminazione del vincolo “Made in EU”
Una delle modifiche più rilevanti riguarda la soppressione del vincolo relativo alla provenienza europea dei beni 4.0.
Il DL 38/2026 ha eliminato il requisito che limitava l’agevolazione ai beni prodotti in UE/SEE.
⚠️ Rimane invece il vincolo per:
- moduli fotovoltaici;
- pannelli iscritti nelle categorie b) e c) del registro ENEA.
Software SaaS: situazione ancora non completamente chiarita
Nelle bozze preliminari risultava prevista l’ammissibilità dei software in modalità cloud/SaaS.
Nel testo definitivo, tuttavia, il riferimento esplicito sembrerebbe essere stato eliminato, lasciando aperti alcuni dubbi interpretativi.
Sarà probabilmente necessario attendere:
- FAQ ministeriali;
- chiarimenti del MIMIT;
- istruzioni operative GSE.
Sistemi di accumulo energetico (BESS)
Il decreto chiarisce che i sistemi di accumulo risultano agevolabili soltanto se:
- collegati a nuovi impianti di produzione energetica;
- proporzionati agli stessi;
- finalizzati all’autoconsumo aziendale.
Monitoraggio annuale obbligatorio
Vengono introdotte comunicazioni periodiche di monitoraggio della spesa pubblica e del piano di ammortamento.
Documentazione obbligatoria
Il decreto rafforza significativamente gli obblighi documentali.
Saranno necessari:
✅ perizia tecnica asseverata;
✅ certificazione contabile;
✅ documentazione di interconnessione;
✅ tracciabilità completa dell’investimento.
La perizia potrà essere rilasciata da:
- ingegneri;
- periti industriali;
- enti accreditati.
La certificazione contabile dovrà invece essere rilasciata da:
- revisore legale;
- società di revisione indipendente.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il nuovo Iperammortamento risulta cumulabile con:
- Nuova Sabatini;
- bandi regionali;
- contributi a fondo perduto;
- incentivi europei e nazionali;
purché:
- non si finanzi la medesima quota di costo;
- non si superi il costo effettivamente sostenuto.
Questo apre scenari molto interessanti per strutturazioni integrate di finanza agevolata.
Interventi ammessi
La misura appare particolarmente rilevante per imprese che intendano investire in:
- automazione industriale;
- AI e sistemi intelligenti;
- robotica;
- ERP/MES/IoT;
- monitoraggio energetico;
- efficientamento produttivo;
- digitalizzazione dei processi;
- autoproduzione energetica;
- impianti fotovoltaici integrati;
- software industriali avanzati
Scadenza
Per la piena operatività della misura si attende:
- apertura della piattaforma GSE;
- pubblicazione della modulistica ufficiale;
- FAQ e chiarimenti interpretativi del MIMIT.
Il nuovo Iperammortamento 2026 rappresenta una delle principali leve fiscali per la competitività industriale e la transizione tecnologica delle imprese italiane