Credito di Imposta Transizione 5.0
Beneficiari
Beneficiari Generali
Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Questo è valido indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.
Per le imprese ammesse, la spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Beneficiari Alternativi
Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, anche alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.
Esclusioni Specifiche
Il credito d'imposta NON spetta alle imprese che si trovano in determinate situazioni:
- In stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale.
- Che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni.
- Destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Inoltre, non sono agevolabili gli investimenti destinati a:
- Attività e attivi direttamente connessi all’uso dei combustibili fossili, con alcune eccezioni temporanee o tecnicamente inevitabili (come per veicoli agricoli e forestali funzionali al passaggio a motori più efficienti).
- Attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, a meno che i progetti di innovazione non abbiano un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa, o che le emissioni dirette previste al completamento del progetto siano inferiori alle emissioni gratuite consentite.
- Attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, salvo investimenti in inceneritori per rifiuti pericolosi non riciclabili o in impianti esistenti per aumentarne l'efficienza energetica, catturare gas di scarico o recuperare materiali, senza aumentare la capacità di trattamento o estendere la durata dell'impianto.
- Attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, a meno che i progetti di innovazione non comportino un incremento dei rifiuti speciali pericolosi per unità di prodotto, generino rifiuti destinati a operazioni di recupero o smaltimento specifiche, siano inerenti a siti industriali che non producono più del 50% in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento (con un'eccezione per l'incenerimento), o siano inerenti a siti industriali che negli ultimi cinque anni non hanno comunicato per più di due annualità il superamento dei limiti di produzione di rifiuti pericolosi nell’ambito della Comunicazione PRTR.
- Investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Agevolazioni
L'agevolazione principale del Piano Transizione 5.0 è un credito d'imposta che può raggiungere fino al 45% del costo degli investimenti. In alcuni casi, con specifiche maggiorazioni per impianti fotovoltaici, l'incentivo può arrivare anche al 63%.
Credito d'Imposta Base
L'ammontare del credito d'imposta varia in base a due fattori principali: la riduzione dei consumi energetici conseguita e l'importo degli investimenti.
Le percentuali del credito d'imposta sono calcolate a "scaglioni" e sono le seguenti:
- Per investimenti fino a 10 milioni di euro:
- 35% del costo, se la riduzione dei consumi energetici è tra il 3% e il 6% a livello di struttura produttiva o tra il 5% e il 10% a livello di processo.
- 40% del costo, se la riduzione dei consumi è tra il 6% e il 10% a livello di struttura produttiva o tra il 10% e il 15% a livello di processo.
- 45% del costo, se la riduzione dei consumi è superiore al 10% a livello di struttura produttiva o superiore al 15% a livello di processo.
- Per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro:
- 5% del costo per le riduzioni minime.
- 10% del costo per le riduzioni medie.
- 15% del costo per le riduzioni massime.
Maggiorazioni per Moduli Fotovoltaici specifici: Gli investimenti in impianti fotovoltaici destinati all'autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all’autoconsumo possono beneficiare di maggiorazioni sulla base di calcolo del credito d'imposta:
- 130% del costo (maggiorazione del 30%) per moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%.
- 140% del costo (maggiorazione del 40%) per moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%.
- 150% del costo (maggiorazione del 50%) per moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con efficienza di cella almeno pari al 24,0%.
Spese per la Formazione del Personale: Sono ammesse le spese per la formazione del personale, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Queste spese sono agevolabili nel limite massimo del 10% degli investimenti effettuati in beni strumentali e comunque con un valore massimo di 300.000 euro. È richiesto che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto attuativo.
Spese per Certificazioni:
- Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.
- Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Utilizzo del Credito d'Imposta: Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
- Può essere utilizzato decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate dell'elenco delle imprese beneficiarie.
- Deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2025.
- L'ammontare non utilizzato entro il 31 dicembre 2025 sarà riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Cumulabilità con altre agevolazioni: Il credito d’imposta Transizione 5.0 non è cumulabile:
- con il credito d’imposta Industria 4.0.
- con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica e ZLS, in relazione ai medesimi costi ammissibili. Tuttavia, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una modifica che consente la cumulabilità con il credito d'imposta ZES unica e ZLS, ferme restando le disposizioni precedenti.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Inoltre, è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito di programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione, e il beneficio complessivo non superi il costo sostenuto.
Interventi ammessi
Nell'ambito del "Credito d'Imposta Transizione 5.0", un investimento innovativo si riferisce a nuovi investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Più nello specifico, un investimento è considerato innovativo se rispetta le seguenti condizioni e include le seguenti tipologie di spese ammissibili:
- Obiettivo principale: Deve mirare alla doppia transizione ecologica e digitale delle imprese, sostenendo la trasformazione dei processi produttivi e rispondendo alle sfide sia digitali che energetiche.
- Riduzione dei consumi energetici: La condizione fondamentale è che il progetto porti a una riduzione complessiva dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3%, oppure, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.
Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico è calcolato rispetto a uno scenario controfattuale.
Sono previste semplificazioni procedurali per il calcolo del risparmio energetico:
- ▪ Per la sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento, si applicano automaticamente i parametri del 3% per la struttura produttiva o del 5% per i processi, ferma restando la possibilità di dimostrare un risparmio superiore.
- ▪ Per i beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo, è riconosciuto automaticamente l'efficientamento energetico con l'applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici
Spese ammesse
Le spese ammissibili rientrano nelle seguenti categorie:
- Investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, in linea con gli allegati A e B di Industria 4.0:
- I beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Tra i beni immateriali dell'Allegato B, sono specificamente inclusi:
- Software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata. Sistemi che introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati, anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding).
- Software relativi alla gestione di impresa, ma solo se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.
- Investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, destinata all'autoconsumo (ad eccezione delle biomasse):
Gli impianti devono essere localizzati sulle medesime particelle catastali della struttura produttiva, o su particelle diverse ma connesse tramite punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva.
Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica deve considerare una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.
Con riferimento all'autoproduzione di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici che rispondono a specifici requisiti territoriali e tecnici. In particolare, sono considerati ammissibili moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione Europea con determinate efficienze.
- Spese per la formazione del personale, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi:
Tali spese sono ammesse nel limite massimo del 10% degli investimenti effettuati in beni strumentali.
In ogni caso, il valore massimo agevolabile per la formazione è di 300.000 euro.
È richiesto che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto attuativo.
- Spese per certificazioni:
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Scadenza
Le principali scadenze relative al "Credito d'Imposta Transizione 5.0" riguardano i periodi per effettuare gli investimenti, completare i progetti e utilizzare il beneficio, oltre a specifici adempimenti procedurali.
Periodo di investimento e realizzazione dei progetti:
- I nuovi investimenti ammessi devono essere effettuati negli anni 2024 e 2025.
- I progetti di innovazione devono essere avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.
Utilizzo del Credito d'Imposta:
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Può essere utilizzato decorsi 10 giorni dalla regolare trasmissione da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) all'Agenzia delle Entrate dell'elenco delle imprese beneficiarie.
Deve essere utilizzato, in una o più quote, entro la data del 31 dicembre 2025.
L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è riportato in avanti e utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Scadenze Procedurali per l'accesso:
Apertura della Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» per la prenotazione
Dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 è stata aperta la piattaforma GSE per la presentazione delle comunicazioni preventive (per la prenotazione del credito) e delle comunicazioni di conferma degli ordini con acconto.
Apertura della Piattaforma per le comunicazioni di completamento
Dalle ore 12:00 del 12 settembre 2024 è stata aperta la piattaforma GSE per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione.
Comunicazione relativa agli ordini
Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta dal GSE), l'impresa deve trasmettere una comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 e degli impianti di autoproduzione.
Comunicazione di completamento
A seguito del completamento del progetto di innovazione, l'impresa trasmette una Comunicazione di completamento, corredata dalla certificazione "ex-post".
È fondamentale che le imprese coinvolte monitorino attentamente queste scadenze e le procedure richieste, inclusa la conservazione della documentazione idonea e l'apposizione sulle fatture del riferimento alle disposizioni normative